Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

29/04/2020 - Esclusa la responsabilità solidale del cessionario nelle cessioni di azienda rientranti in una procedura concorsuale, per il mancato pagamento delle imposte e delle relative sanzioni da parte del cedente.

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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L’Agenzia delle Entrate, con Risposta n. 19/2019, ha chiarito che in caso di trasferimento d’azienda in una procedura concorsuale, il cessionario non è mai solidalmente responsabile per il mancato pagamento delle imposte e delle sanzioni relative all’anno in cui si è verificato il trasferimento e nei due anni precedenti. La Risposta fornisce, quindi, chiarimenti in merito all’applicazione temporale dell’art.14, comma 5-bis, d.lgs. 185/2015, che espressamente esclude la responsabilità solidale: anche prima della sua introduzione – avvenuta il 1° gennaio 2016 con l’art. 16, comma 1 lett. g) del d.lgs. n. 158/2015 –, per tutte le cessioni di azienda (o rami di azienda) rientranti in una procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, accordi di ristrutturazione) è esclusa la responsabilità del cessionario, salvo che l’Agenzia non dimostri che la cessione è un atto compiuto in frode.