Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

31/03/2020 - Sospensione dell’attività giudiziaria fino al 15 aprile 2020 a causa dell’emergenza sanitaria, ad eccezione dei casi in cui il rinvio dell’Udienza arrechi un grave pregiudizio

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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Il d.l. 17 marzo 2020, n. 18, che ha previsto la sospensione – fino al 15 aprile 2020 – dell’attività giudiziaria a causa dell’emergenza sanitaria include, non solo i processi, bensì qualsiasi attività e atto inerente ai procedimenti stessi. La predetta sospensione vincola anche tutte le procedure concorsuali, prolungando altresì le scadenze previste in caso di concordato o accordo di ristrutturazione (dal termine per il deposito del piano in caso di concordato “in bianco”, alle relative udienze successive). L’unica eccezione potrebbe riguardare le istruttorie prefallimentari e le relative dichiarazioni di fallimento; infatti, in caso di grave pregiudizio evidente e provato dalle parti, il collegio competente non è soggetto ad alcuna sospensione.