argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 16 maggio 2019, n. 7477, depositata in data 20 marzo 2020, ha chiarito che il fallimento può presentare domanda di accertamento, ai sensi dell’art. 44 l.f., dell’inefficacia dei pagamenti compiuti dal fallito a partire dall’“ora zero” del giorno in cui la sentenza dichiarativa di fallimento inizia a produrre i propri effetti verso i terzi ai sensi degli artt. 16 e 17 l.f., nonché chiedere la restituzione delle somme corrispondenti. Al fine di preservare i beni rientranti nell’attivo fallimentare, nonché la par condicio creditorum e privando – in tal modo – l’atto giuridico del suo effetto estintivo, la richiesta viene presentata esclusivamente e direttamente al creditore soddisfatto-accipiens, escludendo completamente la banca-delegata dal fallito al pagamento: la curatela recupererà le somme indebitamente corrisposte e il creditore potrà presentare istanza di ammissione al passivo non essendo stata adempiuta l’obbligazione originaria.