Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/04/2019 - Al fine dell’ammissione del credito al privilegio spetta al professionista dimostrare che l’incarico è stato a lui personalmente conferito

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 20 dicembre 2018, n. 5248, depositata il 21 febbraio 2019, ha fornito chiarimenti in merito all’ammissione al passivo del credito vantato dal professionista e ha affermato che il credito per prestazioni legali è declassato al chirografo qualora l’avvocato non dimostri, ai sensi dell’art. 2697 c.c., di aver personalmente prestato l’opera professionale. Nel caso di specie, il professionista presentava domanda di ammissione al passivo del fallimento di una società per azioni, richiedendo l’ammissione al privilegio di cui all’art. 2751-bis, n. 2, c.c.. Tuttavia, il privilegio richiesto non veniva accolto, in quanto la domanda di insinuazione non veniva presentata personalmente dal professionista, bensì dallo studio associato, rendendo impossibile dedurre che l’incarico di consulenza fosse stato conferito al singolo professionista. La Corte di Cassazione ha chiarito che il credito del professionista gode del privilegio soltanto se la relativa domanda è presentata personalmente dallo stesso o, se presentata dallo studio associato, è dimostrata la riconducibilità della prestazione al singolo professionista.