Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

30/01/2020 - Consecuzione fra procedure con la presentazione del concordato con riserva

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 11 settembre 2019, n. 31051, depositata in data 27 novembre 2019, in tema di consecuzione fra procedure ed azione revocatoria, ha chiarito che la presentazione della domanda di concordato con riserva non preclude l’applicazione dell’art. 67-bis l.f., in quanto il comma secondo del disposto normativo richiama espressamente – ai fini della retrodatazione – la presentazione della domanda, anche se poi ad essa fa seguito il fallimento e senza che siano state depositate la proposta, il piano e la relativa documentazione. La Suprema Corte ha altresì ribadito che analoghe considerazioni debbano essere fatte anche se alla presentazione della domanda di concordato con riserva segua poi il deposito di una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis, l.f., in quanto la stessa è da ricomprendersi fra le procedure concorsuali.