<p>Impresa Società Crisi di Palazzolo Andrea, Visentini Gustavo</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

20/12/2019 - Risposta ad interpello n. 530 del 17 dicembre 2019: l’acquisto del credito verso la controllata a un prezzo inferiore al valore nominale determina una sopravvenienza attiva tassabile

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta ad interpello n. 530, pubblicata il 17 dicembre 2019, ha chiarito che la rinuncia parziale – da parte della controllante – al credito vantato nei confronti della controllata costituisce sopravvenienza attiva per quest’ultima, anche qualora acquistato nell’ambito di una procedura concorsuale e il prezzo di acquisto sia stato fissato all’interno della stessa. Nel caso di specie, l’acquirente aveva, nell’ambito della procedura concorsuale, acquistato altresì la partecipazione nella società creditrice e aveva iscritto in bilancio il relativo credito per un valore pari al prezzo di acquisto, inferiore al valore nominale. A parere dell’Agenzia delle Entrate, a rilevare – ai fini dell’imponibilità della sopravvenienza attiva derivante dalla rinuncia al credito da parte del socio – è la volontaria acquisizione del credito a fronte di un corrispettivo inferiore rispetto al relativo valore nominale. Pertanto, la parziale rinuncia al credito, formalizzata dal socio con un pagamento in misura inferiore rispetto al valore nominale, determina in capo alla controllata una sopravvenienza attiva tassabile ex art. 88, comma 4-bis, T.U.I.R., pari alla differenza tra il valore originario del credito in capo alla società fallita cedente e il prezzo di acquisto pagato dal nuovo socio acquirente.