Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

20/12/2019 - Risposta n. 21 del 6 dicembre 2019: esclusione della solidarietà del cessionario anche nelle procedure anteriori al 2016.

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta alla consulenza giuridica n. 21, pubblicata il 6 dicembre 2019, ha fornito chiarimenti in ordine all’ambito temporale di applicazione dell’art. 14, comma 5-bis, d.lgs. n. 472/97, con il quale, dal 1° gennaio 2016, è stata esclusa la responsabilità del cessionario di un’azienda (o di un ramo) per l’omesso pagamento di imposte e sanzioni imputabili al cedente, qualora la cessione sia avvenuta nell’ambito di una procedura concorsuale, di un accordo di ristrutturazione dei debiti, di un piano attestato o di uno dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento. In particolare, è stato chiesto all’Agenzia delle Entrate se tale esclusione possa trovare applicazione anche per un accordo di ristrutturazione dei debiti, presentato e omologato antecedentemente al 2016. L’Agenzia delle Entrate ha risposto definendo la natura della disposizione in parola non innovativa, ma meramente ricognitiva, in quanto già prima della sua introduzione, il Ministero delle Finanze, con la R.M. n. 112 del 12 luglio 1999, aveva limitato la responsabilità solidale del cessionario alle sole cessioni su base volontaria e negoziale, escludendo – invece – quelle con carattere pubblicistico, quali appunto le vendite effettuate nell’ambito di una procedura fallimentare o concordataria, di una procedura di liquidazione coatta amministrativa, nonché di un accordo di ristrutturazione dei debiti. L’esclusione della solidarietà del cessionario viene meno qualora la cessione dell’azienda sia stato posta in essere in frode ai crediti tributari.