argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 10 luglio 2019, n. 29258, depositata in data 12 novembre 2019, ha chiarito che – con l’entrata in vigore della l. 221/2012 – le domande di insinuazione allo stato passivo della procedura devono essere obbligatoriamente trasmesse all’indirizzo di posta elettronica comunicato dal curatore, se alla data del 19 dicembre 2012 non era ancora stato trasmesso l’avviso ai creditori ex art. 92 l.f. Si rammenta, al proposito, che il curatore, entro il 30 giugno 2013, aveva l’obbligo di comunicare la PEC della procedura. In ogni caso, le domande di ammissione al passivo devono essere obbligatoriamente comunicate a mezzo PEC a partire dal 31 ottobre 2013. Qualora il curatore abbia omesso la comunicazione della PEC della procedura ai creditori, la domanda di ammissione al passivo pervenuta con altre modalità deve essere dichiarata irricevibile solo se viene dimostrato che il creditore conosceva o avrebbe potuto conoscere l’indirizzo PEC in quanto comunicato dal curatore al Registro Imprese. In caso di mancata comunicazione della PEC ai creditori, potrebbe sostenersi l’ammissibilità della domanda di ammissione al passivo – nonostante il mancato rispetto della forma telematica – ai sensi dell’art. 156, comma 3, c.p.c., per effetto della sanatoria dell’atto per raggiungimento dello scopo, se la domanda – completa degli allegati – è comunque pervenuta al curatore, il quale ha quindi potuto inserirla nel progetto di stato passivo ed esaminarla in sede di udienza.