Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

16/10/2019 - L’impiego del c.d. regime del margine nella consapevolezza dell’assenza dei presupposti richiesti dalla legge integra uno dei «mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e a indurre l’amministrazione in errore», rilevanti ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 74/2000

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La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza del 15 ottobre 2019 (c.c. del 15 luglio 2019), n. 42147, ha ammesso chiaramente che «la scorretta applicazione del c.d. regime del margine, in caso di insussistenza dei presupposti richiesti dalla legge, integra uno dei “mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre l’amministrazione in errore”, quando è realizzata mediante l’apposizione sulle fatture della dicitura “operazione in regime di margine ex d.l. n. 41 del 1995” – la quale, richiesta dall’art. 21, comma 6, lett. D), d.P.R. n. 633 del 1972 e successive modifiche, giustifica la mancata indicazione dell’ammontare dell’imposta separatamente dal corrispettivo –, nonché la conseguente annotazione di tali documenti contabili e delle relative operazioni nei registri previsti dalla legge, da eseguire tenendo conto del regime fiscale applicato». La Suprema Corte evidenzia in tal senso che, in dette circostanze, le fatture recano un’annotazione qualificante l’operazione economica in modo scorretto giacché prefigurano l’esistenza di presupposti in realtà non sussistenti, peraltro annotate nei registri in considerazione del regime giuridico indebitamente applicato; viene così in essere un artificioso apparato documentale in sé idoneo a ostacolare l’accertamento e a indurre in errore l’amministrazione finanziaria e, pertanto, qualificabile alla stregua delle «condotte artificiose attive» rilevanti ex art. 1, co. I, lett. g-ter), d.lgs. 74/2000 laddove definisce i «mezzi fraudolenti». Conclusivamente, la Cassazione ritiene che l’impiego sopra illustrato del c.d. regime del margine sia idoneo a configurare il reato ex art. 3 d.lgs. 74/2000 giacché, a fronte di tale impiego distorto del regime in parola, «l’ammontare dell’imposta è indicato, in dichiarazione, in misura inferiore a quella effettivamente dovuta, perché calcolato non sull’intero valore del bene, bensì solo sulla differenza tra prezzo di acquisto e prezzo di rivendita del bene».