argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 20 dicembre 2018, n. 7577, depositata in data 18 marzo 2019, rigettando il ricorso proposto dal curatore fallimentare, ha affermato che il debitore che ha presentato domanda di concordato ai sensi dell’art. 161, comma 6, l.f. ha la possibilità depositare la documentazione prevista dall’art. 161 l.f. entro in termine fissato dal tribunale, in un’unica soluzione o effettuare una progressiva esecuzione in più tranche. Nel caso in esame, il debitore non aveva depositato, unitamente alla domanda e al piano, l’attestazione del professionista ex art. 161, comma 3, l.f., con conseguente dichiarazione di fallimento, revocata in appello con decisione confermata dalla Suprema Corte.