Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

14/11/2019 - Non č necessaria la collusione tra emittente e utilizzatore nel caso di fatture soggettivamente inesistenti

argomento: News del mese - Diritto Tributario

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La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 36359 del 23 agosto 2019 ha chiarito che il reato di dichiarazione fraudolenta mediante l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti può essere integrato anche nel caso in cui le prestazioni siano state eseguite da un’impresa diversa da quella che aveva emesso le fatture. Peraltro, nel caso specifico, la tesi della necessarietà della collusione tra emittente della fattura e fruitore della prestazione, invocata dalla difesa, non può trovare spazio in quanto, non solo sono rimasti ignoti i fornitori della prestazione ma è dubbia persino la corrispondenza tra il costo sostenuto e quello fatturato. L’inapplicabilità di tale tesi viene meno nel caso delle “frodi carosello”, ove invece l’acquirente finale del bene potrebbe non essere effettivamente parte (e dunque non a conoscenza) del meccanismo fraudolento di evasione dell’imposta sul valore aggiunto posto in essere dal venditore del bene.