Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

13/11/2019 - Risoluzione del contratto di leasing per inadempienza dell’utilizzatore prima della dichiarazione di fallimento: applicabile l’art. 72-quater l.f.

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 20 giugno 2019 n. 18543, depositata il 10 luglio 2019, ha ribadito l’orientamento ormai consolidato secondo cui è applicabile l’art. 72-quater l.f., e non l’art. 1526 c.c., anche nel caso in cui in un momento antecedente la dichiarazione di fallimento il contratto di leasing sia stato risolto per inadempienza dell’utilizzatore fallito. Pertanto, gli effetti derivanti dalla risoluzione del contratto di leasing – sia esso di godimento o traslativo – trovano disciplina nell’art. 72-quater l.f., che ha carattere inderogabile e prevale su eventuali pattuizioni difformi delle parti. Il concedente dovrà insinuarsi al passivo del fallimento al fine di poter allocare il bene, previa stima del relativo valore di mercato disposta del giudice delegato in sede di accertamento del passivo. L’individuazione del valore di mercato risulta essere necessaria al fine di determinare l’eventuale credito della curatela nei confronti del concedente o l’eventuale credito – scaturente nel caso in cui il valore di mercato sia inferiore all’ammontare dei canoni scaduti e non corrisposti, dai canoni a scadere, in linea capitale, e del prezzo di riscatto – di quest’ultimo nei confronti del fallimento. Le eventuali rettifiche derivanti da quanto effettivamente realizzato dalla vendita del bene dovranno essere fatte valere in sede di riparto.