Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

13/11/2019 - L’applicabilità dell’art. 118, comma 3, del d.lgs. n. 163 del 2006 in caso di procedure concorsuali

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza interlocutoria del 4 giugno 2019 n. 18837, depositata il 12 luglio 2019, ha rimesso alle Sezioni Unite l’interrogativo concernente la prededucibilità del credito vantato dal subappaltatore nei confronti dell’appaltatore dichiarato fallito. Nel caso di specie, la Corte di Cassazione è stata anzitutto chiamata ad esprimersi in merito all’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 118, comma 3, del d.lgs. n. 163 del 2006 – relativo al pagamento delle prestazioni rese dal subappaltatore da parte o della stazione appaltante o dell’affidatario originale – al fine di verificare come tale disciplina debba coordinarsi con le disposizioni in tema di prededucibilità dettate dall’art. 111 l.f. A tal proposito, la Corte di Cassazione ha proceduto alla disamina di due diversi orientamenti giurisprudenziali opposti: secondo un primo orientamento sussiste la prededucibilità del credito del subappaltatore nei confronti del fallimento dell’affidatario, mentre – al contrario – un secondo orientamento nega la possibilità di applicare in caso di fallimento le disposizioni dettate dall’art. 118 di cui sopra. Spetta ora alle Sezioni Unite dirimere la questione.