Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

13/11/2019 - Credito fondiario e conseguenze nelle procedure esecutive e concorsuali del superamento del limite di finanziabilità

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 30 aprile 2019 n. 17439, depositata il 28 giugno 2019, ha affrontato il tema del superamento del limite di finanziabilità di cui all’art. 38, comma 2, d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993, chiarendo che in caso di superamento del limite il mutuo non può essere qualificato come fondiario e non trova applicazione l’esenzione dall’obbligo di notifica del titolo esecutivo contrattuale prevista dall’art. 41, comma 1, d.lgs. n. 385 del 1993. La Suprema Corte chiarisce che ciò vale sia nel caso in cui sia necessario l’annullamento dell’originario contratto – salva la riconversione ai sensi dell’art. 1424 c.c. – sia nel caso in cui sia sufficiente la riqualificazione dell’originario finanziamento.