Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/02/2018 - La Corte di Cassazione sulla nozione di interesse e vantaggio ai sensi dell’art. 5 d.lgs. 231/2001

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La Corte di Cassazione, con la sentenza della Seconda Sezione del 9 gennaio 2018 (ud. 05 ottobre 2017), n. 295, ha provveduto a ripercorrere le definizioni dei criteri di attribuzione della responsabilità degli enti ai sensi dell’art. 5 d.lgs. 231/2001. In particolare, la sentenza, pur riconoscendo che l’interesse deve essere inteso come valutazione teleologica del reato, apprezzabile ex ante, al momento della commissione del fatto, mentre il vantaggio è valutabile ex post sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell’illecito ed indipendentemente dalla finalizzazione originaria del reato, ha ritenuto di precisare che anche l’interesse possa essere valutato secondo una concezione oggettiva. Citando alcuni precedenti della Corte (Cass., Sez. VI, 9 luglio 2009, n. 36083, Cass., Sez. II, 05 marzo 2013, n. 10265), la sentenza in esame ha rilevato che le condotte dell’agente-persona fisica, poste in essere nell’interesse dell’ente, sono quelle che rientrano nella politica societaria ossia tutte quelle condotte che trovano una spiegazione ed una causa nella vita societaria e non soltanto quelle finalizzate alla condotta di reato, con ciò, pertanto, ampliando il concetto di interesse anche alla sfera oggettiva di valutazione.