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Con la sentenza 3 gennaio 2018, n. 107 (ud. 23 novembre 2017) la Quinta Sezione della Corte di Cassazione ha ribadito l’orientamento ormai consolidato secondo cui la confisca di somme di denaro non è mai “per equivalente” ma è sempre diretta, con la conseguenza che l’ablazione della somma, in quanto bene fungibile, non è mai subordinata alla verifica che la stessa provenga da delitto. Nell’aderire a tale indirizzo interpretativo la Suprema Corte ha affermato che non ha nessuna importanza la circostanza che non sia stata fornita la prova – non essendo stati effettuati accertamenti sui movimenti dei conti correnti bancari dell’indagato – che la somma sequestrata sul conto corrente per cui è procedimento non si ponga in rapporto di derivazione diretta con il reato per cui si procede, rilevando soltanto che le disponibilità monetarie del reo si siano accresciute in conseguenza della commissione del reato de quo in misura corrispondente al profitto del reato stesso.