Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/02/2018 - La sospensione condizionale della pena nel reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

argomento: News del mese - Diritto Penale

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I giudici della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza del 11 gennaio 2018 (ud. 25 maggio 2017) n. 791, ricordando che tra i presupposti del reato di cui all’art. 260 comma 1 d.lgs. 152/06 non rientrano né il danno ambientale né la minaccia grave dello stesso, hanno ribadito che la possibilità del giudice di subordinare la sospensione condizionale alla eliminazione del danno o del pericolo per l’ambiente è riferita esclusivamente all’eventualità in cui il danno o il pericolo si siano effettivamente verificati. La previsione della suddetta facoltà, contenuta nel quarto comma dell’articolo in parola, non muta la natura del reato da reato di pericolo presunto a reato di danno. Non può, pertanto, presumersi l’esistenza di un danno o di un pericolo per l’ambiente solamente per effetto ed in conseguenza della consumazione del reato, ma occorre il puntuale accertamento delle conseguenze dannose della condotta ai fini dell’applicazione della disposizione di cui al quarto comma.