Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/02/2018 - Il demansionamento non giustifica l’assenza del dipendente

argomento: News del mese - Diritto del Lavoro

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Con la sentenza n. 836 del 16 gennaio 2018, la Corte di Cassazione ha ritenuto che l’adibizione a mansioni inferiori consente al lavoratore di richiedere in sede giudiziaria la riconduzione della prestazione nell’ambito del livello di appartenenza, “ma non lo autorizza a rifiutarsi aprioristicamente, e senza un eventuale avallo giudiziario che, peraltro, può essergli accordato in via cautelare, di eseguire la prestazione lavorativa richiestagli, in quanto egli è tenuto ad osservare le disposizioni per l’esecuzione del lavoro impartito dall’imprenditore, ex artt. 2086 e 2104 cod. civ., da applicarsi alla stregua del principio sancito dall’art. 41 Cost. e può legittimamente invocare l’art. 1460 cod. civ., rendendosi inadempiente, solo in caso di totale inadempimento dell’altra parte”. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto legittimo il licenziamento intimato al lavoratore il quale, adibito a mansioni inferiori rispetto a quelle in precedenza svolte, aveva atteso oltre due mesi prima di richiedere la riassegnazione delle mansioni in linea con il suo inquadramento professionale e si era assentato ingiustificatamente dal posto di lavoro dal giorno successivo all’invio della lettera di diffida per oltre quattro giorni.