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La Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 5357, depositata il 5 febbraio 2018 (ud. 30 novembre 2017), ha confermato che l’obbligo ex art. 2214 c.c. di tenere i libri e le scritture contabili grava anche sull’imprenditore ammesso alla contabilità semplificata, la cui condotta inadempiente, pertanto, ben può integrare il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, previsto e punito all’art. 216, co. 1, n. 2), L.F. Il ricorrente censurava, inoltre, la sentenza di merito per aver ravvisato la sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo integrativo della suddetta fattispecie delittuosa, nonostante la tenuta della contabilità fosse stata affidata ad un professionista; la Corte ha precisato che, in tali casi, è logico presumere che il professionista incaricato abbia tenuto i libri e i registri sulla base delle dichiarazioni fornite dall’imprenditore, il quale deve quindi ritenersi responsabile della regolare e veritiera tenuta della contabilità.