argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 9 febbraio 2018, n. 3254, ha affermato che l’investitore può cambiare idea in corso d’opera nella causa contro l’intermediario finanziario che gli ha venduto i titoli cd. “spazzatura”. In particolare, successivamente alle difese del convenuto, in sede di memoria, il cliente della banca ha la possibilità di modificare la domanda di nullità del contratto, chiedendo invece il risarcimento del danno da inadempimento, senza incorrere in un’inammissibile mutatio libelli, in quanto non cambia la vicenda sostanziale dedotta in lite.