Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/03/2018 - Contratti di intermediazione

argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza dell’8 febbraio 2018, n. 3087, ha affermato che i contratti di intermediazione devono essere siglati in banca in forma scritta, mentre gli ordini di acquisto possono essere impartiti anche telefonicamente. Pertanto, risulta valido l’acquisto di titoli che l’investitore effettua per telefono anche nel caso in cui l’intermediario finanziario non registra la chiamata; infatti, quanto previsto dal regolamento Consob in merito alla conservazione dell’audio della conversazione fra il cliente e il funzionario di banca non costituisce un requisito di forma degli ordini, ma soltanto uno strumento per facilitare la prova dell’avvenuta richiesta di negoziazione.