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Con l’ordinanza n. 14332 del 24 maggio 2019, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del fallimento in ordine all’ammissione al passivo per crediti INPS proposta dall’agente della riscossione sulla base del solo ruolo. Secondo i Giudici della Suprema Corte in tema di crediti previdenziali iscritti a ruolo ex art. 24 d.lgs. n. 46 del 1999, rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario, la pretesa creditoria deve essere ammessa al passivo, ex art. 87 D.P.R. n. 602 del 1973, sulla base del solo ruolo, essendo il concessionario tenuto ad aggiungere ulteriori documenti giustificativi solo nel caso in cui il curatore, in sede di accertamento concorsuale, contesti la richiesta avanza dall’Agente della riscossione. Invero, la diversa ricostruzione dell'istituto in esame operata dalla difesa del fallimento contrasta proprio con il disposto dell'art. 87 D.P.R. 602/1973, a mente del quale la richiesta del concessionario di ammissione al passivo avviene sulla base del solo ruolo. Infine solo in presenza di contestazioni, sarà necessario che il concessionario, essendo tenuto a dimostrare la fondatezza della pretesa direttamente in sede concorsuale, avvalori la prova già fornita aggiungendo al ruolo i relativi documenti giustificativi predisposti dall'ente previdenziale impositore.