argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 19 novembre 2018, n. 12179, depositata il 19 marzo 2019, ha precisato che – nell’ambito del reato di bancarotta semplice documentale di cui all’art. 217, comma 2 e art. 224, comma 1, l.f. – è possibile disporre la condanna per mancata o irregolare tenuta della documentazione obbligatoria anche se la stessa si è prolungata per un periodo inferiore ai tre esercizi previsti dall’articolo stesso. Il limite fissato dal legislatore non è un limite di durata, bensì esclusivamente un limite massimo: l’irregolarità può infatti durare anche solo per un breve periodo, ma i tre anni antecedenti la dichiarazione di fallimento sono il periodo scelto discrezionalmente dal legislatore come termine fino al quale l’autorità competente può spingersi per svolgere le indagini.