Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

02/07/2019 - L’opposizione allo stato passivo può essere proposta esclusivamente dallo stesso soggetto che ha presentato la domanda

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 20 dicembre 2018, n. 14321, depositata in data 24 maggio 2019, ha chiarito – in linea con i precedenti orientamenti –, che lo studio associato – costituito da professionisti che cedono allo stesso la propria legittimazione attiva –, seppur privo di personalità giuridica, è pienamente titolato a stare in giudizio in persona del legale rappresentante. Inoltre, secondo il principio dell’immutabilità della domanda, il giudizio di opposizione allo stato passivo esecutivo può essere intrapreso esclusivamente dallo stesso soggetto che aveva presentato la domanda, non essendo possibile presentare nuove domande o modifiche sostanziali. Pertanto l’opposizione allo stato passivo, nel caso in cui l’insinuazione sia stata presentata da uno studio associato, può essere proposta dallo studio associato medesimo ovvero dal legale rappresentante in proprio, il quale deve però obbligatoriamente esplicitare il proprio ruolo all’interno dello studio; in caso contrario l’opposizione non può essere accolta.