Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/03/2018 - Falso ideologico al professionista che ha attestato la variazione dell’amministratore senza la delibera assembleare

argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 19 febbraio 2018, n. 7857, si è espressa in tema di falsità in atti pubblici e, in particolare, ha affermato che l’amministratore o il professionista che attesta falsamente la conformità di un verbale assembleare a quello originale commette il reato di falsità ideologica. La Suprema Corte, condividendo quanto stabilito anche dal giudice di secondo grado, dichiarava inammissibile il ricorso di un professionista, il quale sosteneva che il reato di falsità in scrittura privata fosse stato abrogato dal d.lgs. n. 7/2016. La Corte di Cassazione, pur precisando che il reato di falsità in scrittura privata è stato depenalizzato e trasformato in illecito amministrativo, ha sottolineato come nel caso di specie fosse invece configurabile il reato di falso ideologico commesso da privato in atto pubblico, in quanto il professionista ha dichiarato fatti rispetto ai quali «l’atto era destinato a provare la verità, ossia la conformità all’originale della copia del verbale dell’assemblea [...] allegato alla pratica inoltrata telematicamente alla Camera di Commercio [...], conformità del tutto insussistente per l’assorbente ragione della radicale inesistenza del verbale originale».