Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/05/2018 - Il compenso del legale, relativamente ai giudizi di natura contenziosa, deve essere liquidato secondo i criteri di cui al paragrafo IV della Tabella A relativa del Decreto Ministeriale n. 127/04

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 19 gennaio 2018, n. 9563, depositata il 18 aprile 2018, ha affermato che, al legale che ha assistito il proprio cliente nell’ambito di un reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, spetta un compenso liquidato secondo i criteri di cui al paragrafo IV della Tabella A relativa al tariffario disciplinato dal Decreto Ministeriale n. 127/04. Nel caso di specie, una società a responsabilità limitata veniva dichiarata fallita e avverso la sentenza dichiarativa di fallimento veniva presentato ricorso, affidato alle cure di un legale nominato all’uopo. Il suddetto legale, successivamente, chiedeva al giudice delegato la liquidazione del proprio compenso, calcolato in base ai criteri applicabili ai giudizi di natura contenziosa. Tuttavia, il giudice delegato respingeva tale richiesta, liquidando per meno della metà il compenso del legale. Avverso tale decisione, quindi, veniva presentato ricorso presso il Tribunale di secondo grado, che veniva rigettato. Giunti – pertanto – in Cassazione, la Suprema Corte ha accolto il ricorso del legale della società fallita avverso la sentenza della Corte territoriale affermando come, nel caso de quo, il compenso del legale andasse calcolato applicando i criteri relativi al paragrafo IV della tabella A del Decreto Ministeriale n. 127/04 e non, dunque, i criteri di cui al paragrafo VII del sopracitato decreto, in quanto il giudizio di reclamo avverso la sentenza di fallimento ha natura contenziosa, dal momento che si tratta di un giudizio che prevede provvedimenti istruttori nonché l’acquisizione di atti integrativi.