Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/05/2018 - Prededuzione ai crediti per prestazioni professionali rese per l’ammissione al concordato, anche senza concreta utilità per i creditori

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 30 marzo 2018, n. 7974, ha ribadito che il credito del professionista per l’attività di assistenza e consulenza resa per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, seppur ne venga dichiarata l’inammissibilità con conseguente declaratoria di fallimento, è da riconoscere in prededuzione. La sentenza in esame, richiamando precedenti pronunce (in particolare la n. 5098/2014 in tema di funzionalità o strumentalità dei crediti in oggetto e la n. 1765/2015 per l’eccezione al principio della par condicio creditorum), rammenta che per favorire il ricorso a forme di soluzione concordata di crisi d’impresa, i crediti per tali prestazioni sono da riconoscere in prededuzione seppur maturati anteriormente al fallimento, proprio perché sorti in funzione di una precedente procedura concorsuale e anche se, in concreto, non è derivata alcuna utilità per la massa dei creditori