Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/07/2018 - Il giudice delegato al fallimento è competente a decidere, ai sensi dell’art. 25, comma 1, n. 8 l.f., sull’equo compenso per l’uso della cosa di cui all’art. 1526 c.c.

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

Articoli Correlati: opposizione allo stato passivo - equo compenso

La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 16 marzo 2018, n. 11962, depositata il 16 maggio 2018, è stata chiamata ad esprimersi in tema di opposizione allo stato passivo e ha affermato che spetta al giudice delegato, ai sensi dell’art. 25 l.f., comma 1, n. 8, l.f. procedere all’accertamento dei crediti e dei diritti reali e personali vantati dai terzi, tra cui anche la determinazione dell’equo compenso per l’uso della cosa. Nel caso di specie, un istituto di credito – che aveva chiesto l’ammissione allo stato passivo del fallimento per canoni di locazione finanziaria non pagati – non veniva ammesso e, pertanto, presentava opposizione, che tuttavia veniva respinta dal giudice di secondo grado. La Suprema Corte, tenuta ad esprimersi in merito al ricorso presentato dall’istituto di credito avverso la sentenza della corte territoriale, ha affermato che nel caso de quo, essendo stato l’istituto stesso a richiedere l’ammissione al passivo nonché l’equo compenso per l’uso della cosa di cui all’art. 1526 c.c., la competenza a decidere non poteva che essere del giudice delegato.