Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/07/2018 - Il curatore è legittimato ad incamerare la cauzione qualora il promissario acquirente non sia in grado di dimostrare che la mancata stipula dell’atto sia avvenuta per cause a lui non imputabili

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 27 febbraio 2018, n. 11957, depositata il 16 maggio 2018, ha affermato che il curatore fallimentare può trattenere la cauzione versata nell’ambito di una cessione d’azienda, in quanto la stessa svolge funzione di garanzia reale e rappresenta la seria volontà del proponente di concludere la vendita. Nel caso di specie, il fallimento di una società in nome collettivo bandiva una procedura competitiva finalizzata alla vendita dell’azienda di titolarità della società fallita e subordinava tale vendita ad una cauzione, in seguito versata da una società a responsabilità limitata interessata all’acquisto. Tuttavia, in seguito, non si procedeva alla stipula dell’atto e pertanto il curatore tratteneva a sé le somme versate a titolo di cauzione; avverso tale decisione la società a responsabilità limitata proponeva ricorso in appello, il quale veniva parzialmente accolto. Avverso la decisione della corte territoriale, il curatore presentava ricorso in cassazione che ha infine affermato che, nel caso di vendite di cui all’art. 107 l.f., la cauzione è una garanzia reale e, pertanto, nel caso in cui venga meno la vendita ed il promissario acquirente non sia in grado di dimostrare che la mancata stipula dell’atto sia avvenuta per cause a lui non imputabili, il curatore è legittimato a trattenerla.