Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/09/2018 - La nullità del “mutuo di scopo” e l’insinuazione al passivo dell’istituto mutuante

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 27 aprile 2018, n. 15929, depositata il 18 giugno 2018, ha affrontato il tema del cd. “mutuo di scopo”, nel quale il mutuatario si obbliga a destinare la somma mutuata alla realizzazione di una determinata attività programmata. In particolare, la Suprema Corte ha affermato che, in tale tipologia di finanziamento, la destinazione della somma erogata, connotandone il profilo causale, è elemento insito della struttura del negozio stesso e, pertanto, il mancato rispetto di questo aspetto determina la nullità del contratto; è tuttavia irrilevante se l’attività programmata sia stata attuata prima o dopo l’erogazione del finanziamento. Nell’ambito dell’ammissione al passivo del credito dell’istituto mutuante, peraltro, l’effettiva realizzazione dell’attività programmata non costituisce presupposto del diritto del mutuante di insinuarsi al passivo del mutuatario, potendo al più giustificare, ove mancante, una domanda di risoluzione per inadempimento del contratto nei confronti del mutuatario in bonis.