Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/07/2018 - Inopponibilità alla massa della domanda di risoluzione di un contratto avente ad oggetto beni immobili, non trascritta

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

Articoli Correlati: risoluzione contratto - rapporti pendenti

La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 30 gennaio 2018, n. 10294, depositata in data 27 aprile 2018, ha ribadito il principio contenuto nell’art. 72, comma 5, l.f. e ha chiarito che l’inopponibilità alla massa della domanda di risoluzione di un contratto avente ad oggetto beni immobili e – seppur promossa prima del fallimento del contraente inadempiente – non trascritta prima della sentenza dichiarativa di fallimento, è conseguenza dell’importazione nei rapporti negoziali pendenti del principio di cristallizzazione dell’attivo di cui all’art. 45 l.f.