Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/09/2018 - Senza deroga all’art. 67, comma 2, l.f. la società di gestione aeroportuale

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 12 aprile 2018, n. 16192 depositata in data 20 giugno 2018, ha chiarito che nell’azione revocatoria la società di gestione aeroportuale non può invocare l’obbligo a contrarre con la compagnia aerea, in seguito ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria. Nel caso di specie, la società di gestione aeroportuale aveva invocato l’obbligo a contrarre e l’impossibilità a interrompere i servizi, con conseguente deroga all’art. 67, comma 2, l.f. Di differente avviso è la Suprema Corte, che rigettando il ricorso, ha rilevato che il pagamento anticipato era stato imposto dall’E.N.A.C. nel periodo sospetto, a svantaggio degli altri creditori, a fronte della non obbligatorietà a contrarre e dell’insussistenza di un diritto del vettore al pagamento anticipato per l’erogazione dei servizi.