Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/06/2019 - Studi di settore: lo scostamento “non grave” rende nullo l’accertamento

argomento: News del mese - Diritto Tributario

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La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 8854/2019 depositata in data 29 marzo 2019, ha stabilito che è nullo l’avviso di accertamento basato sull’applicazione degli studi di settore se lo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli presunti sono ritenuti “lievi”. Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate aveva notificato a una Società di capitali, esercente attività di vendita di ricambi e accessori per telefonia, un avviso di accertamento emesso ai sensi dell’art. 62sexies D.L. n. 331/1993, in cui era stato contestato uno scostamento tra l’ammontare dei ricavi dichiarati e quello derivante dall’applicazione degli studi di settore. Nel giudizio di appello la contribuente, a sostegno della domanda di annullamento, ha eccepito l’insussistenza della grave incongruenza tra la dichiarazione e lo studio di settore. La Suprema Corte ha ribadito che la nozione di “grave incongruenza” non può essere ricavata avendo riguardo in via assoluta a precise soglie quantitative, essendo, invece, la nozione di indici di natura relativa da adattare a plurimi fattori propri della singola situazione economica, del periodo di riferimento e, in generale, della stessa storia commerciale del contribuente destinatario dell’accertamento, oltre che del mercato e del settore di operatività. Alla stregua di quanto sopra, nonché in considerazione di quanto recentemente stabilito dalla Corte UE (648/2018), gli Ermellini hanno ritenuto di poter decidere la controversia in senso integralmente favorevole alla contribuente, senza necessità di rinviare la causa alla Commissione Regionale, non essendo necessari altri accertamenti di fatto.