Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/10/2018 - La responsabilità del liquidatore per l’irregolare tenuta delle scritture contabili è equiparabile alla responsabilità dell’amministratore

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 28 maggio 2018, n. 39009, depositata il 27 agosto 2018, ha affermato che – al fine della configurabilità del reato di bancarotta semplice documentale – la responsabilità del liquidatore per irregolare tenuta delle scritture contabili è equiparabile alla responsabilità degli amministratori e, pertanto, il liquidatore può essere condannato per il reato di cui all’art. 117 l.f. Nel caso di specie, una società a responsabilità limitata, la cui contabilità era stata irregolarmente tenuta per alcuni anni – in taluni periodi era addirittura inesistente – veniva dichiarata fallita e il liquidatore – nominato un mese prima della dichiarazione di fallimento – veniva condannato per il reato di bancarotta semplice documentale; condanna confermata dalla Corte d’appello. Avverso tale sentenza il liquidatore presentava ricorso in Cassazione basato sul fatto che, essendo stato nominato solamente un mese prima del fallimento, lo stesso non era responsabile per l’irregolare tenuta delle scritture contabili per il periodo precedente e che, non avendo avuto a disposizione tempo sufficiente per la ricostruzione del movimento degli affari, si configurava tutt’al più una colpa lieve. Di avviso opposto è la Suprema Corte, la quale ha anzitutto affermato che la responsabilità del liquidatore per l’irregolare tenuta delle scritture contabili è equiparabile a quella dell’amministratore; in secondo luogo, essendo il soggetto ricoprente la carica di liquidatore un professionista, ben avrebbe dovuto sapere quali norme disciplinano tale carica e conseguentemente avrebbe dovuto sapere quali conseguenze gravano sull’omissione dei propri doveri.