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Con ordinanza 11 ottobre 2018 n. 43328, il Tribunale di Bari ha accolto il ricorso di un lavoratore dichiarando l’illegittimità del licenziamento intimato al termine di una procedura di mobilità, per violazione dell’art. 4 Legge n. 223/1991 e, nel quantificare l’indennità spettante al dipendente, ha affermato l’applicazione al caso di specie dell’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23/2015, richiamando l’intervenuta pronunzia della Corte Costituzionale del 26 settembre 2018, le cui motivazioni non risultano allo stato ancora depositate. In particolare, il Tribunale ha affermato che, pur nella consapevolezza che le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione e che tale pubblicazione nella specie non è ancora avvenuta, occorre interpretare in maniera costituzionalmente orientata l’art. 3 comma 1 ancora (presumibilmente per pochi giorni) vigente, determinando l’indennità spettante al lavoratore ingiustamente licenziato considerando l’anzianità del lavoratore e tenendo conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell’attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti.