Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/12/2018 - Il professionista non risponde in concorso con l’amministratore se la sua attività è successiva all’atto distrattivo

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 5 luglio 2018, n. 49499, depositata il 29 ottobre 2018, ha stabilito che il professionista, incaricato dall’amministratore al fine di tardare la dichiarazione di fallimento e assicurare la propria impunibilità non risponde, in qualità di terzo extraneus, in concorso con l’amministratore della società fallita del reato di bancarotta fraudolenta distrattiva nel caso in cui l’attività professionale, seppur indirizzata a rendere irreversibili gli effetti dell’atto distrattivo, sia autonoma rispetto alla condotta distrattiva e sia stata posta in essere in un momento successivo alla stessa. Affinché possa essere addebitata al terzo la responsabilità in concorso con l’amministratore per il reato di bancarotta patrimoniale – precisa la Suprema Corte –, è necessario che l’attività del professionista sia antecedente o concomitante a quella distrattiva; qualora, invece, l’atto posto in essere dal terzo abbia origine da un accordo con l’amministratore anteriore alla condotta distrattiva, il terzo risponde a titolo di concorso morale.