argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza dell’8 giugno 2018, n. 15012, ha chiarito che l’omologazione del concordato fallimentare determina l’interruzione delle azioni revocatorie promosse dal curatore, a condizione che nel processo venga dichiarata l’improseguibilità delle azioni medesime, con la produzione della documentazione comprovante l’avvenuta omologazione e la chiusura del fallimento. In mancanza della dichiarazione nel processo, non può essere reso operativo lo strumento processuale dell’interruzione ai sensi dell’art. 300 c.p.c.