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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 28 agosto 2018, n. 21233, ha affermato che – nel caso di revoca dell’amministratore di s.r.l. senza giusta causa – allo stesso spetta un risarcimento del danno parametrato, in applicazione dell’art. 1223 c.c., all’ammontare degli emolumenti non percepiti in dipendenza dell’ingiustificato provvedimento di revoca. La questione analizzata risulta di particolare interesse, tenuto conto del fatto che per le s.r.l. non vi è una norma che disciplina l’istituto della revoca dell’amministrazione e che la disposizione civilistica che regola l’analoga fattispecie nelle S.p.A. (art. 2383, comma 3, c.c.) non è richiamata nell’ambito della normativa in materia di s.r.l. La Suprema Corte ha statuito che il risarcimento del danno spetta all’amministratore sulla base di quanto previsto dall’art. 1223 c.c. in tema di inadempimento contrattuale, a nulla rilevando il fatto che l’assenza di giusta causa derivi dalla violazione della disciplina sul mandato piuttosto che da quella sulla revoca di amministratori di società per azioni.