argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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L’Agenzia delle Entrate, con Risposta del 30 ottobre 2018, n. 55, ha chiarito alcuni aspetti del concordato fallimentare e, in particolare, quale sia il costo delle attività fallimentari fiscalmente riconosciuto all’assuntore. L’Agenzia, in particolare, ritiene che il costo fiscale coincida con l’esborso finanziario dell’assuntore, corrispondente al fabbisogno concordatario, da ripartirsi fra i vari asset in modo da riflettere il valore reale dei beni e/o diritti acquisiti con il decreto di omologa del concordato.