Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


La responsabilità degli organi societari per violazioni alla disciplina posta a tutela dell'ambiente di lavoro (di Gabriele Varrasi)


Articoli Correlati: organi societari - responsabilità

SOMMARIO:

1. Premessa - 2. La figura del ‘datore di lavoro’ nelle società di capitali - 3. La ‘delega di funzioni’ - 4. La figura del ‘datore di lavoro’ nei sistemi alternativi di amministrazione e di controllo e nelle società a responsabilità limitata - 5. Conclusioni - NOTE


1. Premessa

Il tema del presente intervento riguarda, attraverso un’analisi sintetica, la responsabilità degli organi societari in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro [1], argomento rispetto al quale vi è un’attenzione crescente da parte degli imprenditori. Per quanto riguarda le previsioni relative al Testo Unico – d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, si rimanda a quanto egregiamente esposto da chi mi ha preceduto. La brevità dell’intervento mi consentirà di tratteggiare solamente alcuni profili, in modo da evidenziare i numerosi spunti di riflessione, i collegamenti e le sovrapposizioni tra il diritto societario e la normativa del Testo Unico 2008. Se, infatti, consultiamo i siti internet delle principali società strutturate (in primis, quelle quotate), sono presenti numerose informazioni e diversi documenti con cui vengono esplicati – ai potenziali azionisti e al pubblico – quali sono gli impegni assunti dall’imprenditore nei confronti dei lavoratori dipendenti [2]; tali documenti vengono sottoscritti dagli amministratori e spesso pubblicati unitamente al bilancio e alla relazione sulla corporate governance. Simili esigenze di pubblicità nascono dal fatto che, oggi, la legge pone in capo all’imprenditore – sia nel caso in cui operi sul mercato in forma individuale, sia nel caso in cui agisca per mezzo di società commerciali molteplici responsabilità nei confronti dei propri lavoratori per quanto concerne la tutela dell’ambiente di lavoro: responsabilità civile (contrattuale e “datoriale”), penale e amministrativa [3]. Tali responsabilità possono essere imputate, potenzialmente, a più soggetti: imprenditore individuale, organi di amministrazione, organi di controllo, dirigenti se non anche in capo a singoli soci o dipendenti. Di fatto, da un attento esame del disposto di cui all’art. 2, comma 1, lett. b) del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (‘Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro’), risulta evidente che con il termine ‘datore di lavoro’ sia inteso non solo il soggetto titolare del rapporto di lavoro (definizione c.d. ‘formale’), ma altresì colui che, in relazione al tipo e all’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, è responsabile [continua ..]


2. La figura del ‘datore di lavoro’ nelle società di capitali

La normativa di cui al codice civile e la legislazione speciale (in particolare, il Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro) non individuano specificamente la figura del ‘datore di lavoro’ nell’ambito delle società di capitali: si dovrà dunque procedere con una verifica caso per caso, analizzando le caratteristiche peculiari di ciascuna organizzazione produttiva, sulla base delle disposizioni legislative che regolano ciascun tipo societario, delle disposizioni statutarie relative alla singola società oggetto di indagine e, infine, di quanto espressamente previsto in materia dalla citata legislazione giuslavoristica. In generale e, in primis, si dovrà fare riferimento alla disciplina di cui agli artt. 2380-bis, 2381 e 2392 c.c. In via di estrema sintesi, le suddette disposizioni riguardanti le società per azioni stabiliscono che la gestione dell’impresa è affidata esclusivamente all’organo amministrativo (amministratore unico, più amministratori ovvero Consiglio di amministrazione), i quali – ove consentito dallo statuto e dall’as­sem­blea – possono delegare proprie attribuzioni a un Comitato esecutivo [5] ovvero a uno o più amministratori delegati. In questo caso (c.d. delega di funzioni ‘interna’ ex art. 2381, commi 2 e ss. c.c.) permane comunque, in capo agli amministratori deleganti, un dovere di vigilanza e di controllo sull’operato degli amministratori delegati [6]. Dalla suddetta disciplina emerge che, nell’ambito delle società di capitali, la gestione societaria è di esclusiva competenza dell’organo amministrativo: i datori di lavoro in senso ‘sostanziale’, secondo la definizione di cui al Testo Unico, dovranno esser considerati in primo luogo gli amministratori [7]. Di conseguenza, anche qualora l’amministratore richiedesse all’assemblea specifica autorizzazione a compiere determinati atti od operazioni, la responsabilità dell’organo amministrativo in caso di violazioni della disciplina posta a tutela dell’ambiente di lavoro resterebbe comunque ferma [8]. Anche nel caso, sopra evidenziato, di delega di funzioni ex art. 2381, commi 2 e ss. c.c., potrebbero egualmente ravvisarsi profili di responsabilità giuslavoristica in capo agli amministratori deleganti per culpa in [continua ..]


3. La ‘delega di funzioni’

Dal combinato disposto di cui agli artt. 16 e 17 d.lgs. n. 81/2008 si evince come la disciplina giuslavoristica consenta che solo alcune funzioni “datoriali” siano delegabili [12]. Tale circostanza, tuttavia, pare non poter impedire che, in caso di pluralità di amministratori, essi possano decidere di concentrare in capo a uno o più di essi le attribuzioni connesse alla posizione di garanzia datoriale, che originariamente gravano indistintamente su ognuno di essi, compresi anche i principali obblighi datoriali indelegabili. Sorge pertanto evidente la differenza tra la delega c.d. ‘interna’ e la delega c.d. ‘giuslavoristica’. La delega di funzioni ‘interna’ ex art. 2381, comma 2, c.c. ha infatti natura e finalità diverse rispetto alla delega di funzioni ‘giuslavoristica’ di cui all’art. 16 del Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro: trattasi, a ben vedere, di istituti che, sebbene apparentemente simili, disciplinano in realtà si­tua­zio­ni differenti (anche se spesso, nell’applicazione pratica, sovrapponibili [13]). Nel primo caso, infatti, le funzioni saranno delegabili unicamente a soggetti che compongono l’organo amministrativo: la delega risulterà valida ed efficace anche qualora abbia per oggetto funzioni datoriali indelegabili ai sensi della disciplina giuslavoristica [14]. Nel secondo caso, invece, le funzioni proprie del datore di lavoro saranno delegabili anche a soggetti che non sono qualificabili come tali (a esempio a soggetti che non rivestono la qualifica di amministratori), ma dovranno essere rispettati i limiti previsti dall’art. 17 del Testo Unico. Pertanto, come evidenziato da attenta dottrina [15], il principio dell’indele­gabilità di determinate funzioni datoriali – consacrato nell’art. 17 del d.lgs. n. 81/2008 – non dovrà essere inteso in senso assoluto, tale cioè da impedire la traslazione di dette funzioni a qualunque livello e tra qualunque soggetto. Tale principio, come detto, è infatti espressamente previsto dalla legislazione giuslavoristica unicamente con riferimento al rapporto intercorrente tra il datore di lavoro e gli altri soggetti del sistema aziendale di prevenzione che non siano datori di lavoro: ad esempio, i dirigenti e i preposti. Tuttavia è necessario che i predetti [continua ..]


4. La figura del ‘datore di lavoro’ nei sistemi alternativi di amministrazione e di controllo e nelle società a responsabilità limitata

Nella necessaria brevità di questa esposizione, risultano comunque doverose alcune precisazioni con riferimento alle società che adottano uno dei sistemi alternativi di amministrazione e di controllo [18]. Nel sistema monistico, una parte degli amministratori è altresì chiamata a svolgere funzioni di vigilanza (Comitato per il controllo sulla gestione [19]): si verifica una situazione peculiare in quanto tutti gli amministratori si riuniscono nel Consiglio di amministrazione – partecipando in tal modo alla gestione dell’impresa –, salvo poi alcuni di essi assumere il ruolo di controllori dell’operato del Consiglio stesso. Pertanto, anche in questo caso, le responsabilità ricade sugli amministratori, anche se questi fanno parte del Comitato per il controllo sulla gestione. Nel sistema dualistico, invece, il Consiglio di gestione rappresenta l’organo gestorio, mentre il Consiglio di sorveglianza ha funzioni ‘ibride’ tra Collegio sindacale e Assemblea: anche in tale sistema, la gestione della società è di esclusiva competenza del Consiglio di gestione [20], tuttavia, il Consiglio di sorveglianza assume alcuni poteri d’indirizzo delle scelte strategiche della società [21]; quindi, al di là delle responsabilità derivanti dal Testo Unico in capo ai componenti del Consiglio di gestione, non si può escluderne, come datore di lavoro, in riferimento ai componenti del Consiglio di Sorveglianza. Alcune peculiarità, infine, sono rilevanti per quanto concerne le società a responsabilità limitata [22]. Anche in questo caso, le responsabilità proprie del datore di lavoro dovranno esser imputate, in primo luogo, in capo all’organo amministrativo, indifferentemente da quale sia la forma rivestita dal predetto, sia esso amministratore unico, più amministratori ovvero Consiglio di amministrazione: tuttavia, potrebbe venire in gioco altresì la responsabilità dei singoli soci [23]. L’art. 2476, comma 7, c.c. prevede espressamente che sono solidalmente responsabili con gli amministratori, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, per i soci o per i terzi: a differenza di quanto si verifica nell’ambito delle società per azioni ovvero delle società in accomandita per azioni, [continua ..]


5. Conclusioni

Il tema della responsabilità degli organi societari in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è assai complesso e meriterebbe una trattazione più approfondita rispetto al breve spazio concesso per il presente intervento. In ogni caso, sulla base di quanto sin ora esposto, si possono delineare alcuni punti fermi. Il primo di essi è che, nell’ambito delle società di capitali, la figura del ‘datore di lavoro’ dovrà essere individuata innanzi tutto in capo all’organo amministrativo, sia nel caso in cui esso rivesta le forme di amministratore unico sia qualora si sia in presenza di più amministratori o di un organo collegiale. Partendo da tale assunto, si dovrà poi procedere con l’analisi della struttura della singola società esaminata, al fine di verificare se la qualifica di ‘datore di lavoro’ possa essere esclusa con riferimento ad alcuni componenti dell’organo amministrativo ovvero imputabile anche in capo a soggetti estranei all’ammi­nistrazione societaria intesa in senso stretto (a esempio, a favore di dirigenti o preposti). Compito, quest’ultimo, che diviene più arduo qualora l’attività sia costituita da una pluralità di unità produttive, in quanto, per ognuna di esse, si dovrà valutare se sussistano i requisiti per poter individuare ulteriori ‘datori di lavoro’ secondo la definizione ‘sostanziale’ di cui al Testo Unico.


NOTE