Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/02/2019 - La falcidiabilità dell’IVA è estesa anche alle ritenute fiscali nel caso di un concordato preventivo omologato senza una transazione fiscale

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 14 settembre 2017, n. 1447, depositata il 19 gennaio 2018, ha affermato che, in caso di concordato preventivo omologato senza transazione fiscale, la falcidiabilità dell’IVA è estesa anche alle ritenute fiscali. Nel caso di specie, la Suprema Corte si è pronunciata in merito ad un ricorso presentato da una società a responsabilità limitata avverso il decreto del tribunale di secondo grado, il quale aveva negato l’omologazione del concordato, in quanto – a dire della corte territoriale – la falcidiabilità dell’Iva non poteva essere estesa alle ritenute fiscali. Di giudizio opposto è la Corte di Cassazione, la quale – ribadendo quanto già stabilito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 26988/2016 – ha affermato che, qualora il piano concordatario sia stato omologato senza la transazione fiscale, la disposizione di cui all’art. 182-ter l.f. sull’infalcidiabilità dell’IVA, non può essere applicata a suddetto concordato; ciò anche alla luce delle nuove diposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2017.