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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 24 ottobre 2017, n. 2820, depositata il 6 febbraio 2018, ha affermato che il fondo patrimoniale – in quanto atto a titolo gratuito – è suscettibile di essere dichiarato inefficace ai sensi della disciplina dettata dall’art. 64 l.f., salvo la dimostrazione di una situazione oggettiva, che vada ad integrare gli estremi del dovere morale e, contestualmente, il proposito del solvens di adempiere unicamente al predetto dovere, per mezzo dell’atto in esame. In particolare, la Suprema Corte ha precisato che la costituzione di un fondo patrimoniale – per i bisogni familiari – non integra un dovere giuridico, configurando lo stesso un atto a titolo gratuito, e allo stesso modo l’estensione di un fondo patrimoniale esistente ad un immobile adibito a residenza familiare non risulta sufficiente per soddisfare le predette condizioni.