argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza 18 gennaio 2018, n. 5459, depositata il 6 febbraio 2018, ha chiarito che per le distrazioni qualificabili quali appropriazione indebita ab origine, può parlarsi di riciclaggio anche se le stesse siano state compiute prima della dichiarazione di fallimento. Con la successiva dichiarazione di fallimento, l’appropriazione indebita viene assorbita dal reato di bancarotta, seppur vengano tenute distinte le figure di distrattore e di riciclatore. La Suprema Corte ha inoltre evidenziato che deve parlarsi di ricettazione e non di riciclaggio quando le somme distratte finiscono su un conto corrente, poiché non sussiste una condotta mirata ad ostacolare la rintracciabilità del bene.