Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

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La bozza di documento sugli indici di allerta predisposta dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili (di Luciano M. Quattrocchio, Professore Aggregato di Diritto Commerciale presso l’Università degli Studi di Torino – Dottore Commercialista in Torino.)


L’autore esamina la bozza di documento sugli indici di allerta, predisposta – in ossequio a quanto previsto dall’art. 13 del Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza – dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, fornendo alcuni spunti di riflessione. In particolare, l’autore commenta la scelta – da un lato – di inserire, tra gli indicatori della crisi per le società non ancora in liquidazione, la presenza di un patrimonio netto negativo e – dall’altro – di basare, per le società in liquidazione, la valutazione dello stato di crisi sul rapporto tra valore di realizzo dell’attivo da liquidare e debito complessivo. Tali tematiche vengono affrontate ricorrendo ai più recenti orientamenti giurisprudenziali, con uno sguardo anche al processo di valutazione del rating adottato dal sistema bancario.

The author examines the draft document on the alert indices, prepared – in accordance with the provisions of article 13 of the Corporate Crisis and Insolvency Code – by the Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, providing some cause for reflection. In particular, the author comments on the choice – on the one hand – to include, among the indicators of the crisis for companies not yet in liquidation, the presence of negative equity and – on the other – to base, for the companies in liquidation, the judgment of the state of crisis on the relationship between the realizable value of the asset to be liquidated and the overall debt. These issues are addressed through the most recent case law, also with a look at the rating evaluation process adopted by the banking system.

Keywords: alert indices – negative equity – companies in liquidation.

SOMMARIO:

1. La presenza di un patrimonio netto negativo. Un errore concettuale - 2. Gli indicatori della crisi in caso di liquidazione. Un cortocircuito - 3. Gli indicatori della crisi e la valutazione del rating operata dal sistema bancario - 4. Conclusioni


1. La presenza di un patrimonio netto negativo. Un errore concettuale

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nel documento intitolato “Gli indici dell’allerta ex art. 13, co. 2 Codice della Crisi e dell’Insolvenza – Bozza del 19 ottobre 2019” offre il seguente schema di sintesi del procedimento di valutazione degli indici di allerta:     Quindi, la presenza di un patrimonio netto negativo costituisce, ad avviso del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, un indicatore che conduce alla “ragionevole presunzione dello stato di crisi”. Anzi, in presenza di tale indicatore non dovrebbero essere neppure presi in considerazione quelli successivi. Nello stesso documento, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili afferma – in particolare – che il patrimonio netto negativo: «È un indice di crisi che trova applicazione per tutte le imprese la presenza di un patrimonio netto negativo o, per le società di capitali, al di sotto del limite di legge». Subito dopo, rettificando parzialmente – ma ancora erroneamente – il tiro, precisa che: «Il patrimonio netto diviene negativo o scende sotto il limite legale per effetto di perdite di esercizio, anche cumulate e rappresenta causa di scioglimento della società di capitali (art. 2484, co. 4 cod. civ.)». La perdita del capitale sociale non è una causa autonoma di scioglimento, la diventa solo in assenza di iniziative volte al ripristino dello stesso. Conclude poi: «Indipendentemente dalla situazione finanziaria, detta circostanza costituisce quindi un pregiudizio alla continuità aziendale, fintantoché le perdite non siano state ripianate e il capitale sociale riportato almeno al limite legale. Il fatto che il patrimonio netto sia divenuto negativo può essere superato da una ricapitalizzazione. Ai fini segnaletici è ammessa la prova contraria dell’assunzione di provvedimenti di ricostituzione del patrimonio al minimo legale». La posizione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili non trova supporto normativo, giacché l’art. 13 – al comma 1 – afferma che: «Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e [continua ..]


2. Gli indicatori della crisi in caso di liquidazione. Un cortocircuito

Il Codice della Crisi ha previsto indici di crisi anche per le società in liquidazione, messi a punto dal citato documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. In particolare, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili afferma che: «Per le imprese in liquidazione, a condizione che esse abbiano cessato l’attività, l’indice rilevante della crisi è rappresentato dal rapporto tra il valore di realizzo dell’attivo liquidabile e il debito complessivo della società. Rilevano comunque la presenza di reiterati e significativi ritardi nei pagamenti o di un DSCR inferiore ad 1. Non è invece di per sé indicativa la presenza di un patrimonio netto negativo che potrebbe derivare da un minore valore di libro degli assets rispetto a quanto realizzabile dalla loro liquidazione». Quindi, secondo il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, se la società non si trova in stato di (formale) liquidazione la presenza di un patrimonio netto negativo costituisce un indicatore “certo” di crisi, mentre se la società si trova in (formale) stato di liquidazione la presenza di un patrimonio netto negativo non è un indicatore certo della crisi, giacché tale situazione «potrebbe derivare da un minore valore di libro degli assets rispetto a quanto realizzabile dalla loro liquidazione». Ma il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, anche con riguardo alle società in liquidazione, trascura l’insegnamento della Suprema Corte (Cass. 7 ottobre 2019, n. 24948), ha chiarito che, in presenza di società in liquidazione (anche di fatto), la valutazione dello stato di insolvenza ex art. 5 legge fall. non può basarsi esclusivamente sull’accer­ta­mento se gli elementi dell’attivo patrimoniale consentano l’integrale soddisfazione dei creditori sociali, ma richiede anche un’indagine da parte del giudice circa le concrete possibilità di realizzo dell’attivo e le relative tempistiche, ben potendo un ingiustificato e sproporzionato ritardo nella liquidazione incidere negativamente sulla valutazione medesima dello stato di insolvenza.


3. Gli indicatori della crisi e la valutazione del rating operata dal sistema bancario

Il sistema bancario, in ottemperanza alle prescrizioni di Basilea 2, segue un processo valutativo che può essere come di seguito schematizzato: Il sistema bancario, che da sempre e istituzionalmente si occupa della valutazione del rating, non fonda le proprie conclusioni sulla semplice valutazione dei dati di bilancio (men che meno sulla presenza di un patrimonio netto negativo), ma tiene in attenta considerazione un indice composito – il c.d. “Iris (Indice sintetico di rischio interno basato su informazioni andamentali)” – oltre che di componenti di carattere qualitativo.


4. Conclusioni