» (Un Anno di Sentenze)
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» Il minimo costituzionale al di sotto del quale un provvedimento giurisdizionale deve ritenersi immotivato – e dunque nullo ex art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. – implica l´obbligo di una motivazione che non può ritenere di giustificare una compensazione delle spese ai sensi di una mera “difficoltà istruttoria”. A ben vedere, deve trattarsi di una difficoltà “grave ed eccezionale”, che, secondo la Corte, certamente non si ravvisa nella dimostrazione di lavori di ammodernamento e miglioria di un immobile (Un Anno di Sentenze)