<p>Impresa Società Crisi di Palazzolo Andrea, Visentini Gustavo</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/12/2018 - Società cooperativa edilizia: al socio che recede deve essere restituita la caparra

argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale

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Il Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia di imprese, con Sentenza del 28 febbraio 2018, n. 4326, ha affermato che il socio che recede da una cooperativa edilizia possiede il diritto a vedersi restituire tutte le somme anticipate per la costruzione dell’immobile, nonché quelle versate a titolo di caparra confirmatoria. Nel caso de quo, l’attore diveniva socio di una cooperativa edilizia, versando un acconto per la costruzione di un alloggio. Nello stesso anno, il socio decideva di recedere richiedendo la restituzione delle somme versate; la cooperativa rimborsava al soggetto citato soltanto una parte dell’acconto versato, asserendo la consegna all’attore di un alloggio e di un box, nonché – avendo stabilito le parti come l’acconto ricoprisse anche il ruolo di caparra confirmatoria – la natura di penale della somma non restituita per l’inadempimento dell’obbligo di pagamento delle rate del mutuo. Il Tribunale sottolinea, in primo luogo, come i rapporti tra soci e società nelle cooperative edilizie siano di due tipi: quelli che attengono all’attività sociale, con obbligo di contribuzione alle spese di organizzazione e amministrazione, e quelli che attengono alla «peculiarità dello scopo perseguito». Il Tribunale di Roma – richiamando la Sentenza 9393/2004 della Corte di Cassazione – evidenzia come solo i rapporti del primo tipo siano «debiti di conferimento […] e si ricollegano a un obbligo che permane fino a quando persiste la qualità di socio», mentre i secondi siano afferenti al rapporto sociale e, per tale ragione, di competenza, in caso di recesso del socio dalla cooperativa, del socio subentrante. Da ciò deriva che, in caso di scioglimento, l’ex socio ha diritto alla restituzione delle somme anticipate – non seguendo quest’ultime la disciplina delle quote di partecipazioni – a patto che «la proprietà dell’alloggio non sia stata nel frattempo conseguita e lo scopo sociale non sia stato raggiunto».