Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/12/2018 - Non č ammessa la concorrenza sleale su prodotti con forma diffusa e standardizzata

argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 12 ottobre 2018, n. 25607, ha affermato – in tema di concorrenza sleale parassitaria ex art. 2598 c.c. – che la stessa si configura come una continua e sistematica imitazione delle iniziative imprenditoriali del soggetto concorrente, consistente nel compiere azioni idonee a danneggiare l’impresa altrui, e contrarie ai principi di correttezza professionale. Nel caso de quo, una società conveniva in giudizio un’impresa concorrente rea di aver riprodotto sul mercato una rivettatrice pneumatica, avente le medesime caratteristiche di quella dell’attrice. La domanda di quest’ultima veniva accolta in primo grado, ma rigettata dalla Corte di Appello di Milano, la quale escludeva la presenza dei presupposti tipici della concorrenza sleale per appropriazione di pregi, nonché di quelli per la concorrenza parassitaria. La Suprema Corte – confermando quanto stabilito in secondo grado – ha affermato come, in tale caso, non vi sia concorrenza sleale per appropriazioni di pregi, non avendo l’imprenditore attribuito al proprio prodotto caratteristiche tipiche di quelli di un’impresa altrui atti a perturbare la scelta dei consumatori. Inoltre, l’attrice non ha fornito in primo grado la prova dell’unicità della propria merce sul territorio nazionale e internazionale. Per ciò che concerne la concorrenza sleale parassitaria, la Corte di Cassazione ha sottolineato come la stessa sussista solo in presenza di iniziative intraprese a breve periodo di distanza da quelle della concorrenza o dall’ultima e più significativa di esse, intendendo per breve periodo l’arco temporale all’interno del quale l’ideatore dell’iniziativa si attende utilità particolari. La Suprema Corte ha evidenzato, inoltre, come debba essere anche considerato il tempo di esaurimento dell’originalità iniziale e il fatto che il know how afferente al prodotto sia ormai patrimonio comune. Nel caso in esame, è stata accertata la diffusione e standardizzazione dell’oggetto del contendere.