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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 17 ottobre 2018, n. 26000, si è pronunciata in tema di marchi, affermando che laddove il giudice accerti la somiglianza tra il noto marchio registrato di una società ed altro simbolo della concorrente, anch’esso registrato ancorché posteriormente, quest’ultima è tenuta a risarcire la prima per l’uso indebito del marchio registrato. Nella specie, una nota casa di moda ricorreva in giudizio per l’accertamento della contraffazione del marchio da parte della concorrente, sebbene i prodotti in questione non fossero paragonabili quanto a qualità, e per chiedere la condanna al risarcimento dei danni al competitor. Sul punto, la Corte di Appello rigettava la pretesa non ravvisando il rischio di confusione tra i due marchi, atteso che il marchio storicamente noto era riconoscibile e non poteva sfuggire alla clientela. La Suprema Corte, per contro, ha accolto le ragioni della ricorrente, evidenziando come la condizione per la “tutela” sia costituita da «un uso ingiustificato del segno posteriore che trae o potrebbe trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore oppure che reca o potrebbe recare loro pregiudizio». La Corte di Cassazione ha, inoltre, precisato che le violazioni contro le quali è assicurata la tutela in questione sono «il pregiudizio al carattere distintivo, il pregiudizio alla notorietà e infine il vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore».