argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale
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Assonime, con il Caso del 16 ottobre 2018, n. 10/2018, ha contemplato la possibilità di prevedere un esercizio di durata ultrannuale anziché infrannuale, giustificabile qualora – per specifiche esigenze – un bilancio infrannuale non risulti contabilmente significativo. Nello specifico, Assonime rileva come nel nostro ordinamento non vi siano precise regole sulla durata dell’esercizio sociale, anche se, da talune norme, è possibile desumere che lo stesso debba essere di un anno e tale principio risulti essere inderogabile. Aspetto differente è invece il momento di decorrenza dell’esercizio, inizialmente individuato dai soci e suscettibile di modifica nel corso della vita della società, per il quale è necessario contemperare gli interessi dei diversi soggetti e valutare se gli stessi possano essere maggiormente tutelati da un esercizio infrannuale oppure ultrannuale. Ulteriore aspetto affrontato nel Caso de quo riguarda il termine per poter operare una modifica statutaria del termine di chiusura; in particolare, Assonime ritiene che sia legittima una deliberazione straordinaria di modifica che intervenga sull’esercizio in corso non ancora concluso al momento della sua adozione.