argomento: News del mese - Diritto Amministrativo
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Il Consiglio di Stato, sez. III, nella pronuncia del 29 agosto 2018, n. 5084, con riguardo all’ipotesi di istanza di rilascio del permesso di soggiorno corredata da documenti falsi, ha precisato che la presentazione di documenti falsi o contraffatti o di false attestazioni a sostegno della domanda di rilascio del permesso di soggiorno deve comportare automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l’inammissibilità della domanda. Inoltre, ad avviso del Collegio, al fine di fondare il rifiuto sulla accertata falsità, non è necessario che detta falsità sia dichiarata da una sentenza penale definitiva di condanna, potendo l’autorità amministrativa procedere ad una autonoma valutazione, la quale, ove ispirata ai criteri di ragionevolezza e confortata da idonei elementi di riscontro, non dovrà essere soggetta al sindacato del giudice amministrativo.